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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MEDICI
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La MORETTI ASSICURAZIONI ha maturato da quasi 50 anni una esperienza specifica in questo settore dove ormai può contare su di un ragguardevole numero di Assicurati.
La crescente consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini e l'attenzione della Magistratura verso una maggiore tutela del malato sono fattori che hanno portato a una crescita esponenziale delle azioni di risarcimento per danni subiti dai pazienti a causa di cure o interventi chirurgici errati.
Questi fenomeni hanno provocato due effetti: da un lato l'aumento della domanda di RC sia dei medici (di cui oltre il 50% è oggi assicurato), sia delle strutture pubbliche e private (oggi quasi tutte assicurate), dall'altro crescenti esborsi per risarcimenti da parte delle compagnie, di entità tale da non stare al passo con i premi.
Oltre a ciò, il termine in cui si prescrive il diritto ad ottenere il risarcimento è di cinque anni nel caso di una responsabilità extracontrattuale e di dieci quando la responsabilità è contrattuale.
Responsabilità contrattuale . Si ha responsabilità tutte le volte in cui un determinato evento dannoso, pur non essendo voluto dal soggetto , sia tuttavia imputabile ad una negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi e regolamenti , da parte del medesimo. Più precisamente c'è responsabilità anche per colpa lieve ove il soggetto , di fronte a un caso ordinario, non abbia osservato, per negligenza,le regole basilari che costituiscono il necessario corredo del professionista. Nel caso invece in cui il medico venga chiamato a svolgere prestazioni di speciale difficoltà tecnica , egli risponde solo per dolo o colpa grave.
Responsabilità extracontrattuale. Questa ricorre allorché non sia ravvisabile un rapporto contrattuale diretto tra il paziente ed il medico , ma questi sia legato a una struttura cui il medico stesso faccia capo , questa volta attraverso un rapporto contrattuale.
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INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE RESPONSABILITÁ CIVILE RISCHI PROFESSIONALI MEDICI
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Come é noto, la garanzia tradizionale si riferisce a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività professionale.
Stanno diventando purtroppo frequenti le richieste di risarcimento relative presunte "perdite patrimoniali".
Riteniamo quindi opportuno sottoporre la possibilità di includere nelle coperture assicurative queste ulteriori garanzie, come in appresso indicato.
Errato trattamento dei dati personali
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Attività di medico legale e/o medico competente ‑ perizie ‑ consulenze ‑ certificazioni (garanzia perdite patrimoniali)
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L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della legge n. 675 dei 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di euro 1.500 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con il limite di euro 100.000.
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L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all' assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi In conseguenza dello svolgimento dell' attività di medico legale e/o medico competente (D.L. 626/94) nonché in relazione a perizie, consulenze e certificazioni.
Tale estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di 500 euro e fino alla concorrenza di un massimale di 130.000 euro per anno assicurativo.
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RICHIEDI PREVENTIVO
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